Art. 2.
(Modalità di accertamento della sussistenza dell'esposizione all'amianto).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

      «4-bis. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto per il personale civile impiegato nella manutenzione di navi militari o di mezzi militari sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio si trova o si trovava il soggetto che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto

 

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opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione».